Riforma della Costituzione e disabilità

Riforma della Costituzione e disabilità

Daniele Romano si chiede perché il legislatore non ha avuto il coraggio di accogliere il concetto di «persone con disabilità» come unico riferimento

La lingua della Costituzione è, per definizione, una lingua viva, dove ogni parola pesa come un macigno e orienta il futuro del Paese. Per questo motivo, i lavori della Prima commissione permanente del Senato sul disegno di legge costituzionale (ddl AS 1299) meritano una riflessione che vada ben oltre la cronaca parlamentare. Il testo approvato lo scorso 17 giugno ha sancito un passo avanti atteso da decenni. Ovvero la definitiva cancellazione della parola «minorati» dall’articolo 38 della Carta. Un atto di civiltà linguistica e culturale dovuto. Tuttavia, a uno sguardo più approfondito, l’architettura della riforma rivela una timidezza strutturale che rischia di depotenziare la portata storica della revisione.

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Il testo uscito dalla commissione lascia immutato l’articolo 3 (il principio di uguaglianza), concentrando le modifiche sull’articolo 38. Qui viene introdotto un nuovo, modernissimo primo comma che recita che «la Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità». Si tratta del pieno recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, incentrato sul modello sociale dell’inclusione e della rimozione delle barriere. Il corto circuito normativo si consuma però pochi righi più sotto. Il terzo comma dell’articolo 38 viene infatti modificato solo parzialmente, coordinando il testo in questo modo: «Gli inabili e le persone con disabilità hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».

La domanda sorge spontanea. Perché il legislatore non ha avuto il coraggio di accogliere il concetto di «persone con disabilità» come unico e universale riferimento, decidendo invece di lasciare in vita il termine «inabili» (presente anche nel comma precedente in riferimento all’inabilità al lavoro)? La questione è tutt’altro che banale o puramente lessicale. Dietro questa scelta si nasconde la resistenza di un vecchio modello assistenziale, storicamente ancorato alla capacità lavorativa ed economica del cittadino. L’inabile, nel linguaggio burocratico e previdenziale del nostro welfare, è colui che è definito in base a ciò che non può fare, un soggetto passivo di tutele economiche e monetarie. Al contrario, la «persona con disabilità» è un soggetto attivo di diritti, la cui condizione dipende dall’interazione tra le proprie caratteristiche e un ambiente circostante più o meno inclusivo.

La scelta del Senato appare come una soluzione di compromesso, dettata probabilmente dal timore tecnico e finanziario di scardinare l’enorme impalcatura di leggi ordinarie e sentenze che regolano la previdenza sociale. Sostituire in toto il termine «inabilità» avrebbe imposto una riscrittura sistemica del diritto assistenziale italiano. Tuttavia, procedere per “addizione” anziché per “sostituzione organica” comporta un rischio concreto nel medio e lungo termine, cristallizzare nella Carta fondamentale una pericolosa dicotomia. Da una parte un comma che parla il linguaggio del futuro e dei diritti umani. Dall’altra commi che rimangono ancorati a una visione medico-legalistica della persona. In vista del dibattito in aula, l’auspicio è che il Parlamento non liquidi la discussione come un mero dettaglio formale. Se la Costituzione deve guidare l’evoluzione culturale del Paese, non può permettersi di parlare due lingue diverse sulla dignità dei suoi cittadini.

Daniele Romano

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