Ausili persone disabilità, ASL deve garantire

Ausili persone disabilità, ASL deve garantire

La decisione del Tribunale di Napoli può essere un precedente importante per altri casi, ma l’Asl non l’ha ancora applicata

Una carrozzina non vale l’altra. E quando si parla di ausili per le persone con disabilità, la differenza tra un dispositivo e un altro può significare autonomia oppure dipendenza. Possibilità di uscire di casa oppure necessità di assistenza. Partecipazione alla vita sociale oppure isolamento. È partendo da questo principio che il Tribunale di Napoli ha riconosciuto a Christian Durso, persona con atrofia muscolare spinale, il diritto a ottenere integralmente dalla ASL Napoli 1 Centro la carrozzina elettronica verticalizzante prescritta dai suoi specialisti. Una decisione che riporta al centro il tema del Nomenclatore tariffario e del diritto a un ausilio realmente personalizzato. Il caso è stato seguito dall’associazione Luca Coscioni, che ha sostenuto il ricorso di Durso.

La vicenda nasce dalla necessità di sostituire la carrozzina che Christian utilizzava da anni e che gli aveva consentito di mantenere un buon livello di autonomia, ma che era ormai fuori produzione e non più riparabile per l’assenza di pezzi di ricambio. Nel marzo 2025 la ASL Napoli 1 Centro aveva autorizzato soltanto parzialmente la nuova fornitura. 13.381,68 euro a fronte di un costo complessivo di 23.215 euro più iva per il dispositivo prescritto dagli specialisti. La posizione dell’azienda sanitaria era che fosse sufficiente garantire un ausilio nei limiti e secondo le modalità previste dal Nomenclatore tariffario. Per Christian Durso, invece, quella soluzione non era adeguata alle sue esigenze. La documentazione medica aveva individuato caratteristiche precise. Ovvero basculamento elettronico, reclinazione fino a 180 gradi, elevazione e verticalizzazione in tre fasi, altezza minima da terra per consentire l’accesso ai veicoli e sistemi antiribaltamento elettronici. Non si trattava quindi di scegliere un modello più costoso per avere un maggiore comfort, ma di individuare un dispositivo capace di svolgere funzioni necessarie alla sua autonomia.

Il Tribunale ha dato ragione a Christian Durso. Secondo i giudici, la ASL non aveva dimostrato che l’ausilio proposto fosse concretamente in grado di garantire lo stesso livello di autonomia, sicurezza, mobilità e partecipazione alla vita sociale assicurato dalla carrozzina prescritta. Mancava inoltre un’analisi comparativa tra i due dispositivi e una motivazione tecnica che spiegasse perché le caratteristiche richieste dagli specialisti potessero essere considerate non necessarie. Nel dispositivo della sentenza, il giudice ha considerato la carrozzina prescritta «indispensabile per l’inserimento sociale» di Christian Durso e «l’unico modello in commercio» in grado di garantirgli l’indipendenza funzionale, riconoscendo quindi il diritto alla fornitura completa a carico della ASL Napoli 1 Centro. È questo il passaggio che rende la pronuncia particolarmente significativo. Il Tribunale non ha semplicemente stabilito chi dovesse pagare una carrozzina. Ha ribadito che la valutazione dell’ausilio deve partire dalla persona e dalle sue necessità concrete. Condizioni cliniche, capacità residue, ambiente di vita e livello di autonomia da garantire devono entrare nella valutazione. Non è sufficiente individuare un dispositivo appartenente alla categoria prevista dal Servizio sanitario nazionale se quello stesso dispositivo non è realmente adeguato alla persona.

Il Nomenclatore non può diventare un tetto invalicabile
La questione si inserisce in un problema che le associazioni delle persone con disabilità denunciano da anni. Ovvero il rapporto tra innovazione tecnologica, personalizzazione degli ausili e sistema tariffario. Il Nomenclatore dell’assistenza protesica individua le tipologie di ausili che il Servizio sanitario deve garantire nell’ambito dei LEA. Il sistema prevede anche la possibilità della cosiddetta riconducibilità. Una persona può scegliere un dispositivo non esattamente presente nell’elenco, purché lo specialista ne riconosca l’omogeneità funzionale rispetto a un ausilio previsto dal Nomenclatore. In molti casi, però, il problema è rappresentato dalla differenza di costo: tradizionalmente la ASL copre la tariffa prevista per il dispositivo di riferimento, mentre l’eventuale differenza può rimanere a carico della persona.

La sentenza di Napoli introduce un elemento ancora più forte. Quando la soluzione standard non è sufficiente a garantire le funzioni necessarie alla persona, la ASL non può limitarsi a richiamare il tariffario. Deve dimostrare concretamente l’adeguatezza dell’alternativa proposta. È esattamente il punto sottolineato dall’associazione Luca Coscioni, secondo cui la personalizzazione dell’ausilio costituisce un principio fondamentale nell’ambito dei LEA. «Gli ausili non possono essere scelti sulla base del loro costo o di valutazioni meramente amministrative, ma devono essere individuati esclusivamente in funzione delle esigenze cliniche, funzionali e dell’ambiente di vita della persona», ha dichiarato Alessandro Bardini, avvocato e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni, che ha assistito Durso nel procedimento. Secondo Bardini, un ausilio appropriato significa anche maggiore autonomia, minori complicanze, meno ricoveri e una migliore qualità della vita.

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Una battaglia che arriva da lontano
Il caso di Christian Durso non è isolato e nemmeno la questione del rapporto tra ausili personalizzati e Nomenclatore nasce con questa sentenza. Già nel 2012 il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto, secondo quanto riportato in un atto parlamentare, il diritto di una persona con disabilità a ottenere un ausilio non previsto dal Nomenclatore. Nello stesso documento veniva ricordata anche una sentenza del TAR Sicilia del 2012 che aveva riconosciuto il diritto dell’assistito a scegliere l’ausilio ritenuto più congeniale ai propri bisogni, senza doversi necessariamente limitare a quelli indicati dalla ASL. La questione è stata affrontata negli anni anche dalle amministrazioni regionali. La Regione Piemonte, per esempio, spiega tuttora che un dispositivo non incluso nel Nomenclatore può essere prescritto quando sia riconducibile per funzione a uno presente nell’elenco, anche se il problema del differenziale economico può restare a carico dell’assistito.

Nel 2026 un provvedimento dell’ASL di Cagliari ha autorizzato a carico del finanziamento regionale per l’assistenza protesica extra-LEA la fornitura di un ausilio per una minore con disabilità grave, richiamando proprio la necessità di garantire dispositivi destinati a compensare la disabilità e a promuovere l’autonomia. Sono segnali che raccontano un problema nazionale: la possibilità di accedere all’ausilio realmente necessario può dipendere non soltanto dalla prescrizione dello specialista, ma anche dall’interpretazione delle regole, dalle procedure adottate dalle singole aziende sanitarie e dalle risorse disponibili nei territori.

La decisione del Tribunale di Napoli può essere quindi un precedente importante per altri casi. Non significa che da oggi tutte le ASL debbano automaticamente finanziare qualsiasi ausilio richiesto dalla persona. In Italia una sentenza di un Tribunale non crea un precedente vincolante per tutti i giudici. La pronuncia può però diventare un riferimento significativo per casi analoghi, soprattutto perché si inserisce in un orientamento già presente nella giurisprudenza e nella normativa sulla personalizzazione e sulla riconducibilità degli ausili. Una sentenza che però non è stata ancora applicata. Ad oggi l’ASL non ha ancora autorizzato la fornitura, né ha contattato Durso per dargli notizie sulle tempistiche.

Sul caso è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli. «È inaccettabile che, di fronte a un’ordinanza chiara di un giudice, la burocrazia dell’ASL si prenda il lusso di tacere e di far trascorrere i giorni nell’indifferenza. Parliamo di un ausilio vitale, la cui mancanza ha già causato un anno e mezzo di sofferenze per un errore acclarato della stessa azienda sanitaria. Le sentenze non sono semplici raccomandazioni, sono ordini che gli enti pubblici devono eseguire immediatamente. Ho già predisposto un’interrogazione e un sollecito formale ai vertici dell’ASL Napoli 1 Centro e alla Direzione Sanitaria Regionale», ha detto Borrelli.

@dalsociale24

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